Articolo 2 del Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59
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30 giugno 2019
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13 agosto 2019
Art. 2.

Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « ((Fondi di riserva e speciali)) » della missione «Fondi da ripartire» dello ((stato di previsione del Ministero dell'economia)) e delle finanze per l'anno 2019, ((allo scopo utilizzando)) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Per le finalita' di cui all' articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « ((Fondi di riserva e speciali)) » della missione «Fondi da ripartire» dello ((stato di previsione del Ministero dell'economia)) e delle finanze per l'anno 2019, ((allo scopo utilizzando)) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 agosto 2019
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