Articolo 4 del Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 gennaio 1987
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Versione
6 giugno 2012
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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