Art. 3. Iscrizione e deposito 1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6 , 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro puo' provvedervi a spese del GEIE.
2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6 , 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6 , 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.