Articolo 5 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 giugno 1999
>
Versione
1 gennaio 2002
Art. 5. Patrimonio 1. Il patrimonio della fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari (( ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita' )) . Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditivita' adeguata.
2. La gestione del patrimonio e' svolta con modalita' organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attivita' della fondazione, ovvero puo' essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.
3. Il patrimonio e' incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonche' dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente