Articolo 69 septies decies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 69 vicies semelArticolo 96 ter
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1 settembre 2021
Art. 69-septies decies. (Norme applicabili e disposizioni di attuazione)

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 4 , e agli articoli 2391-bis , 2467 , 2497-quinquies e 2901 del codice civile , nonche' ((agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza)) ((93)) (96)) ((104))
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

--------------- AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 , ha disposto (con l'art. 369, comma 3) che la presente modifica "si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 1 settembre 2021