Articolo 160 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 102Articolo 144
Versione
1 gennaio 1994
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Versione
1 luglio 1998
Art. 160. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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