Art. 128. Controlli 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, ((gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza)) Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis. ((112)) ((1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.)) ((112)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), (( , e-bis) ed e-ter) )) , e 4. ((112))
(38)
------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , come modificato dall' art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". ------------- AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 , ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data.
Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), (( , e-bis) ed e-ter) )) , e 4. ((112))
(38)
------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , come modificato dall' art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". ------------- AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 , ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data.
Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.