Articolo 69 vicies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
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16 novembre 2015
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2 dicembre 2021
Art. 69-vicies. (Poteri di accertamento e flussi informativi) 1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del ((decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)) .
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorita' di risoluzione.
Entrata in vigore il 2 dicembre 2021
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