Articolo 56 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 52 terArticolo 57
Versione
1 gennaio 1994
Art. 56. Modificazioni statutarie 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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