Articolo 79 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 69 3Articolo 64
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23 agosto 2012
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27 giugno 2015
Art. 79. (( (Banche comunitarie). )) (( 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia puo' adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.
2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e all'ABE.
3. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine. )) ((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidita' previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l' articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 27 giugno 2015
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