Articolo 140 bis del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 120 undeciesArticolo 114 octies
Versione
3 dicembre 2010
Art. 140-bis. ((Esercizio abusivo dell'attivita' )) (( 1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. )) ((37))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2010
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