Articolo 35 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 32 bisArticolo 36
Versione
1 gennaio 1994
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Versione
15 aprile 2016
Art. 35. Operativita' 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, ((nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,)) determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Entrata in vigore il 15 aprile 2016
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