Articolo 131 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 96Articolo 96 2
Versione
1 gennaio 1994
Art. 131. Abusiva attivita' bancaria 1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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