Articolo 120 duodecies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 120 undeciesArticolo 114 octies
Versione
3 luglio 2016
Art. 120-duodecies. (( (Valutazione dei beni immobili).)) (( 1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.
2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione. )) ((70)) ------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "L' articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016".
Entrata in vigore il 3 luglio 2016
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