Articolo 66 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 58 sexiesArticolo 78
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Art. 66. Vigilanza informativa 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti ((indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1)) dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. ((97)) 2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti ((indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1)) dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . ((97)) 4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza ((su base)) consolidata. ((97)) 5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati ((dell'Unione europea)) forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza ((su base)) consolidata. ((97)) 5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali ((...)) e al loro personale. ((97)) ---------------- AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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