Articolo 151 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 99Articolo 96 bis
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1 gennaio 1994
Art. 151. Banche pubbliche residue 1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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