Articolo 59 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 67 bisArticolo 66
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Art. 59. Definizioni (( 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «societa' finanziarie» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa' di cui all' articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ;
b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa' strumentali» si intendono le societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorita' indicata nell' articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . )) 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45 .
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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