Articolo 114 quater del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 114 quaterdeciesArticolo 120 quinquies
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Art. 114-quater. Istituti di moneta elettronica 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi' iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
b-bis) emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114 , salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4.
Entrata in vigore il 14 settembre 2024
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