Articolo 96 quater del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 96 terArticolo 96 quater 1
Versione
11 gennaio 1997
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15 aprile 2016
Art. 96-quater. (( (Esclusione).)) (( 1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.
4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria.
Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 . ))
Entrata in vigore il 15 aprile 2016
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