Articolo 122 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 125 deciesArticolo 122 bis
Versione
1 gennaio 1994
>
Versione
3 dicembre 2010
>
Versione
18 dicembre 2010
>
Versione
17 ottobre 2012
>
Versione
3 luglio 2016
>
Versione
21 marzo 2025
>
Versione
23 gennaio 2026
Art. 122. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) ((finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;)) ((120)) b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all' articolo 1677 del codice civile ;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) ; ((120)) d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) ; ((120)) e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato ((, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali)) ; ((120)) f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; (70)
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
g-bis) ((i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;)) ((120)) h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
i-bis) ((dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;)) ((120)) i-ter) ((dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:
1) non vi sia offerta ne' acquisto di crediti da parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;
3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;)) ((120)) l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) ((contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto ne' in virtu' del contratto stesso ne' di altri contratti distinti;)) ((120)) n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato ((...)) ; ((120)) o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies ((;)) ((120)) o-bis) ((carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.)) ((120)) 1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a ((100.000 euro)) . (70) ((120)) 1-ter. ((Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento e' offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una societa' veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.)) ((120)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) . ((120)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) . ((120)) 4. ((Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.)) ((120)) 5. ((Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attivita' commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.)) ((120)) 5-bis. ((La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformita' all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:)) a) ((contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;)) b) ((contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;)) c) ((contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.)) ((120)) ------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo". --------------- AGGIORNAMENTO (120)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente