Articolo 78 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 58 septiesArticolo 67
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1 gennaio 1994
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23 gennaio 2026
Art. 78. Banche autorizzate in Italia 1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche ((di Stato terzo)) , anche per insufficienza di fondi.

Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
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