Articolo 40 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 39Articolo 40 bis
Versione
1 gennaio 1994
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Versione
19 ottobre 1999
Art. 40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto (( 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. )) 2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1999
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