Articolo 69 ter decies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 96 terArticolo 69 terdecies
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16 novembre 2015
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30 novembre 2021
Art. 69-ter decies. (Autorizzazione dell'accordo)

1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle banche ((dell'Unione europea)) aderenti all'accordo, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 30 novembre 2021