Articolo 47 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 gennaio 1994
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Versione
19 ottobre 1999
Art. 47.
(( (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici).

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.((13 3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente. ))

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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2 deve avvenire entro il 1 luglio 2000.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1999
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