Articolo 114 sexies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 91Articolo 96
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10 marzo 2010
Art. 114-sexies. (( (Servizi di pagamento) )) (( 1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane. ))
Entrata in vigore il 10 marzo 2010
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