Articolo 145 bis del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 120 undeviciesArticolo 122
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18 dicembre 2010
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28 dicembre 2011
Art. 145-bis. Procedure contenziose 1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. (( 2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)) . (( 4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto. )) ------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2011
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