Articolo 132 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 114 12Articolo 114 14
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3 dicembre 2010
Art. 132. ((Abusiva attivita' finanziaria )) (( 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329. ))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2010
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