Articolo 61 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 60 bisArticolo 69
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Art. 61. (( (Ruolo della capogruppo) )) ((97)) ((1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata.)) ((97)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 .
((3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.)) ((4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.)) ((5. Alla societa' di partecipazione finanziaria e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche' le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.
Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.)) ((97))
Entrata in vigore il 21 marzo 2025
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