Articolo 130 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 92Articolo 96 1
Versione
1 gennaio 1994
Art. 130. Abusiva attivita' di raccolta del risparmio 1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente