Articolo 129 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 96 bis 3Articolo 96 ter
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1 gennaio 1994
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1 settembre 1996
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29 febbraio 2004
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25 febbraio 2007
Art. 129. (( Emissione di strumenti finanziari )) (( 1. La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo. ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2007
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