Art. 109. Vigilanza consolidata 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare ((i poteri previsti dal presente articolo)) , oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' ((bancarie e finanziarie)) partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' ((bancarie e finanziarie)) non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle ((bancarie e finanziarie)) quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
c-bis) ((societa' che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;)) c-ter) ((societa', diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;)) 3. ((Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata)) , la Banca d'Italia:
a ) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione ((dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter) )) . La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) ((puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;))
c) puo' effettuare ispezioni ((presso i soggetti indicati nel comma 2)) e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare ((i poteri previsti dal presente articolo)) , oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' ((bancarie e finanziarie)) partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' ((bancarie e finanziarie)) non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle ((bancarie e finanziarie)) quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
c-bis) ((societa' che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;)) c-ter) ((societa', diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;)) 3. ((Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata)) , la Banca d'Italia:
a ) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione ((dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter) )) . La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) ((puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;))
c) puo' effettuare ispezioni ((presso i soggetti indicati nel comma 2)) e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.