Articolo 120 undevicies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 120 noviesArticolo 114 undecies
Versione
3 luglio 2016
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Versione
25 luglio 2021
Art. 120-undevicies. (Disposizioni applicabili) ((1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater))
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.
(70)

------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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