Articolo 10 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1994
Art. 10. Attivita' bancaria 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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