2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.