Articolo 73 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 69 quinquiesdeciesArticolo 69 septiesdecies
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29 febbraio 2004
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16 novembre 2015
Art. 73. Adempimenti iniziali 1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.
Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorita' a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
((65)) ------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da 69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13) l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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