2. Il sistema di garanzia puo' differire il rimborso nei seguenti casi:
a) vi e' incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito e' oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
b) il deposito e' soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finche' detta misura restrittiva e' efficace;
c) se non e' stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non e' dovuto alcun rimborso se il valore del deposito e' inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;
d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;
e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, e' sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attivita' illecite, il sistema di garanzia puo' sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).
4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento ((di cui al comma 01 o di quello)) di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza e' impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.
5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei ((rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza)) di cui all'articolo 91, comma1-bis, lettera b), numero 2).
--------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi e' pari a:
a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023".