Articolo 74 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 73Articolo 75
Versione
24 ottobre 2003
>
Versione
12 aprile 2009
>
Versione
17 marzo 2020
Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al ((sesto grado)) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Entrata in vigore il 17 marzo 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente