Articolo 60 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 59 bisArticolo 61
Versione
24 ottobre 2003
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Versione
3 febbraio 2005
Art. 60. Tirocini estivi di orientamento 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 . ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003 "
Entrata in vigore il 3 febbraio 2005
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