Articolo 82 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 80Articolo 83
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24 ottobre 2003
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24 novembre 2010
Art. 82. Rinunzie e transazioni 1. Le sedi di certificazione ((di cui all'articolo 76)) del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui all' articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
(( 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo. ))
Entrata in vigore il 24 novembre 2010
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