Articolo 23 bis del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
Articolo 23Articolo 23 ter
Versione
28 febbraio 2004
Art. 23-bis. (( (Proroga di termini in materia di benefici tributari
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). )) (( 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all' articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005; b) agli interventi di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006; c) alle prestazioni di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , fatturate dal 1° gennaio 2004.
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente