Articolo 20 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Articolo 19Articolo 21
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31 maggio 2010
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31 luglio 2010
Art. 20. (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) 1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all' articolo 49, commi 1 , 5 , 8 , 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.".
(( 2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo ))
Entrata in vigore il 31 luglio 2010
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