Art. 51. (Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale) 1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente articolo da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083 , e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 , e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43)) .
7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 , le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010".
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente articolo da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083 , e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 , e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43)) .
7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 , le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010".