Art. 6. Modifiche 1. All' articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresi' fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».
2. Nell' articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614 ,» sono soppresse.
3. Nell' articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».
4. All' articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;
c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Controlli). - Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresi' fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi;
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformita' dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalita' del controllo.»
- Il testo dell'art. 1 e 12, della citata legge 25 ottobre 1978, n. 690 , come modificati dal presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.»
«Art. 12 (Sanzioni). - Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque produce, o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 103,29 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 25,82 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresi' fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».
2. Nell' articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614 ,» sono soppresse.
3. Nell' articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».
4. All' articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;
c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Controlli). - Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresi' fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi;
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformita' dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalita' del controllo.»
- Il testo dell'art. 1 e 12, della citata legge 25 ottobre 1978, n. 690 , come modificati dal presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.»
«Art. 12 (Sanzioni). - Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque produce, o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 103,29 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 25,82 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».