Art. 4. Lavori delle sottocommissioni 1. La prima prova orale e' sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all' articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell' articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all' articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all' articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , e puo' svolgersi con le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame. (2) ((3)) 7. In caso di positivita' al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, il candidato puo' richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 , le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 , ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 , le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell' articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ".
2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell' articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all' articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all' articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , e puo' svolgersi con le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame. (2) ((3)) 7. In caso di positivita' al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame, il candidato puo' richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 , le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 , ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50 , le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell' articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ".