Articolo 7 - Accordo della Legge 2 marzo 1998, n. 47
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 marzo 1998
ARTICOLO 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 18 marzo 1998
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