Articolo 29 - Allegato A del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
Articolo 28Articolo 30
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24 marzo 1931
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13 agosto 2017

Art. 29.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti e' eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, puo' ottenere un nuovo accertamento della inabilita', purche' ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio e' deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilita'.

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.
(26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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