Articolo 33 - Allegato A del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
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24 marzo 1931
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13 agosto 2017

Art. 33.

Il personale che ha gestione di danaro o di materiali puo' essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalita' di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

L'azienda ha facolta' di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.
(26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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