Articolo 37 - Allegato A del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
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24 marzo 1931
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13 agosto 2017

Art. 37.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che e' una riprensione per iscritto;

2° la multa, che e' una ritenuta dello stipendio o della paga; puo' elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed e' devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;

3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne e' colpito, per una durata che puo' estenderai a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

5° la retrocessione;

6° la destituzione.

La multa e' applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti puo' essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilita' locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennita' regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.
(26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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