Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2000
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 novembre 1961
Art. 4.
Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente