Articolo 52 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 51Articolo 53
Versione
20 settembre 1975
Art. 52.
L' articolo 170 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975