Articolo 4 del Decreto 11 maggio 2015, n. 82
Articolo 3Articolo 5
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11 luglio 2015
Art. 4. Categorie e classifiche di iscrizione 1. Le imprese sono iscritte in un unico elenco secondo le categorie di attivita' di cui al comma 2 e classificate secondo il valore dell'importo delle attivita' eseguibili di cui al comma 3.
2. Le categorie di iscrizione al presente albo sono cosi' individuate:
a) bonifica terrestre (B. TER);
b) bonifica subacquea (B. SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondita'.
3. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo delle attivita' eseguibili:
I. fino a 50.000 euro;
II. fino a 250.000 euro;
III. fino a 500.000 euro;
IV. fino a 1.000.000 euro;
V. fino a 2.500.000 euro;
VI. fino a 4.000.000 euro;
VII. oltre 4.000.000 euro.
Ai soli fini della quantificazione del fatturato che l'impresa deve dimostrare di possedere per comprovare il rispetto del requisito di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'importo della classifica VII (illimitato) e' convenzionalmente stabilito in euro 10.000.000.
4. L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attivita' di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.
Entrata in vigore il 11 luglio 2015
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